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No revisione dell'assegno di mantenimento nell'opposizione al pagamento

  • fabio304
  • 5 gen 2021
  • Tempo di lettura: 2 min

La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta in una questione che lo Studio aveva già affrontato avanti il Tribunale di Vicenza. La decisione della Corte ha confermato l'orientamento vicentino, che aveva accolto l'opposizione dello Studio per conto del padre del beneficiario degli alimenti, avverso l'intimazione di pagamento di costi e somme non previsti nelle condizioni originali di mantenimento del figlio naturale fissate con sentenza definitiva.

La Corte di Cassazione, Sez. VI - 1, con l'Ordinanza n. 28102 del 09.12.2020 ha affermato che, in caso di azione esecutiva per il pagamento dell'assegno, ai sensi dell’art. 8 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, nel giudizio di opposizione avverso l’atto di precetto con l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dalla sentenza, non può essere dedotta - in assenza di revisione, ai sensi del citato art. 9 della legge n. 898 del 1970, delle disposizioni concernenti la misura dell'assegno da corrispondere – la sopravvenienza del fatto nuovo, suscettibile di determinare la modifica dell'originaria statuizione del regime patrimoniale.

La Suprema Corte ha dunque riaffermato che i rimedi previsti dall'art. 8 e 9 della legge sul divorzio sono con tutta evidenza in concorso apparente ed in alcun modo tra loro sovrapponibili. In sostanza la Corte, confermando un orientamento consolidato, ha ribadito che opporsi all'esecuzione di un titolo quale la sentenza di separazione o divorzio o comunque di fissazione degli alimenti è cosa diversa, proceduralmente distinta ed autonoma, dal chiedere la revisione delle condizioni di mantenimento per fatti sopravvenuti.

Il giudizio di opposizione al precetto consente al debitore, prima dell'inizio dell'esecuzione, di contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, opposizione con la quale si contesta l’inesistenza del titolo e del diritto azionato. Tuttavia, la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla sentenza – solitamente la modifica delle situazioni patrimoniali delle parti - non è circostanza di per sé idonea ad incidere direttamente sulle statuizioni di ordine economico contenute nella sentenza, determinandone automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che gli eventi modificativi sopravvenuti siano esaminati, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 898 del 1970, dal giudice competente. Solo in tale diverso giudizio, all’esito della valutazione di detti elementi, possono essere rimodellate, in relazione alla nuova situazione delle parti e ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni sul divorzili, di separazione o mantenimento. (Per gentile concessione de "Il Quotidiano Giuridico" di Wolters Kluvier)

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