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L’estinzione del mutuo dell’ex non basta a modificare l’assegno

  • fabio304
  • 8 gen 2021
  • Tempo di lettura: 1 min

Proprio nell'ultimo giorno dell'anno la Suprema Corte si è pronunciata ancora una volta su un tema interessante: se il coniuge onerato di assegno divorzile ha un secondo figlio, non certo dalla ex moglie (!), e quest'ultima estingue un mutuo che era obbligata a pagare, l'assegno può essere ridotto o eliminato?

Con la Sentenza , Cass. Civ., Sez. VI-1, del 31 dicembre 2020, n. 30003, la Corte ha rigettato un ricorso contro la decisione della Corte d’Appello di Roma, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Roma, che attribuiva a H.M. l’assegno divorzile mensile di € 1.500,00.

Per la Cassazione é legittimo l’assegno divorzile che sia stato stabilito esaminando in dettaglio le risorse economico-patrimoniali degli ex coniugi, il contributo fornito dall’ex moglie alla realizzazione professionale e reddituale dell’ex marito, l’età della moglie e le sue potenzialità lavorative, nonché la durata del rapporto matrimoniale. Allorquando il giudice abbia preso in esame il fatto storico rilevante in causa (cioè, la differenza economico-reddituale degli ex coniugi, riconducibile al vissuto matrimoniale), la decisione non è viziata se non siano state prese in considerazione le circostanze relative alla nascita del secondo figlio e all’estinzione del mutuo gravante sull’ex moglie.

Resta da chiedersi: fino a quando l'obbligo di assegno divorzile resta in vita? Voi che ne dite?

Alla prossima...


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