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Care infiltrazioni dal poggiolo ...

  • fabio304
  • 20 mag 2021
  • Tempo di lettura: 2 min

Il Tribunale di Roma, sez. VII, con una sentenza del 13 aprile scorso, ha affrontato diverse questioni relative ai danni provocati ad un appartamento da infiltrazioni d’acqua provenienti dal balcone soprastante.

I balconi aggettanti sono di proprietà esclusiva, considerato che costituiscono un prolungamento dell’appartamento dal quale vi si accede e non necessitano per l’esistenza dello stesso fabbricato (Cass. civ. sez. VI, 8 giugno 2020, n. 10848 ).

Le condizioni per l’addebito di responsabilità sono: il nesso causale, la colpa o il dolo.

Il fatto è costituito da un’azione o da una omissione contrarie al diritto, alle leggi e agli usi, che abbiano provocato un danno ingiusto. La sussistenza del nesso causale tra l’evento e il danno verificatosi, deve essere rigorosamente provato dal danneggiato (Cass. civ. sez. III, 9 marzo 2020, n. 6651), dimostrando, altresì, l’inadeguatezza dei mezzi posti in essere dal danneggiante, affinché la cosa in custodia non potesse provocare danni (Cass. civ. sez. III, 1febbraio 2018, n. 2478). Il danneggiato deve provare che l’evento, determinante il danno, sia stato provocato, quale conseguenza normale, dal comportamento attivo od omissivo del danneggiante. 2019, n. 2345).

L’elemento oggettivo della colpa del danneggiante può consistere anche in una mera inerzia, del medesimo, a fronte di una situazione pregiudizievole che si sarebbe potuta far cessare (Cass. civ. sez. III, 13 febbraio 2019,n. 4160).

Ne derivano le sotto elencate conseguenze:

1) La prescrizione per il recupero dei crediti inerenti ai danni subiti è di cinque anni ex art. 2947 c.c.

2) L’obbligazione resta in capo al condomino che lo era al momento del verificarsi dell’evento, non operando, per questa fattispecie, l’art. 1123 c.c., considerato che il risarcimento del danno non costituisce una spesa inerente alla gestione ordinaria del condominio.

3) L’eventuale causa, che potrebbe essere promossa, non deve essere preceduta dal tentativo di mediazione previsto dal combinato disposto dell’art. 71 quater disp. att. c.c. e dall’art. 5, D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28,considerato che il risarcimento del danno non deriva da un inadempimento di una obbligazione condominiale, ma da un fatto illecito.


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