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Buona grigliata!!

  • fabio304
  • 1 ott 2021
  • Tempo di lettura: 2 min

Dopo il Covid, mi sembrava simpatico riprendere l’attività del sito con qualcosa di leggero….

Giunge a proposto questa decisione del TAR Campania.

Deve ritenersi illegittimo il provvedimento con il quale un Comune ha ordinato la demolizione di un barbecue, motivato con riferimento alla circostanza per cui il manufatto è stato realizzato senza il preventivo rilascio del permesso di costruire. Lo stabilisce il Tar Campania, sez. II, sentenza 20 settembre 2021, n. 1964.

Un comune intimava alla proprietaria di un’unità abitativa la demolizione, fra le altre cose, di un barbecue in elementi di cemento prefabbricato, posizionato su un basamento di cemento, nel giardino a monte del fabbricato nonostante, nel verbale di sopralluogo, il responsabile del procedimento avesse evidenziato trattarsi di un’opera realizzabile mediante semplice C.I.L.A.. Da qui, l’impossibilità per la stessa di essere gravata da un ordine di demolizione.

La proprietaria presentava ricorso.

Il Giudice Amministrativo, nella recentissima citata sentenza, ha ritenuto le doglianze fondate. Segnatamente, ha osservato come le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici costituiscono opere realizzabili secondo il regime dell’attività edilizia libera e non richiedono dunque alcun titolo abilitativo; rientrano, tra dette opere, esemplificativamente, piccole strutture come altalene, scivoli, dondoli, panche, tavoli da picnic, cuccia del cane, casetta gioco bimbi, barbecue rimovibili, vasi e fioriere mobili, e simili, ovvero tutti manufatti strutturalmente non ancorati al suolo e comunque destinati alla più comoda fruizione di aree pertinenziali di edifici. Peraltro, ha proseguito il Tar, le installazioni esterne fisse, in muratura o prefabbricate, ove non riconducibili all'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, ma in passato ricomprese comunque nel medesimo art. 6, commi 2, 3 e 4, devono ritenersi ora assoggettate a previa comunicazione di inizio lavori. Da qui, l’impossibilità di sanzionare con la demolizione tali manufatti – e, dunque, un barbecue realizzato in muratura - stante il disposto di cui all’art. 6-bis, comma 5 del D.P.R. n. 380 del 2001, che ricollega alla mancata presentazione della comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori unicamente l’applicazione di una sanzione pecuniaria.

Buona grigliata!!!

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