Addio alla presenza delle parti nelle separazioni consensuali e nei divorzi congiunti?
- fabio304
- 19 gen 2021
- Tempo di lettura: 2 min
Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. Decreto Ristori) tra varie disposizioni relative al "sistema giustizia", contiene, per quanto attiene al diritto di famiglia, in particolare, l’art. 23, D.L. n. 137/2020 (Disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19), il quale stabilisce al suo sesto comma che “Il giudice può disporre che le udienze civili in materia di separazione consensuale di cui all’articolo 711 del codice di procedura civile e di divorzio congiunto di cui all’articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 siano sostituite dal deposito telematico di note scritte di cui all’articolo 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all’udienza vi rinuncino espressamente con comunicazione, depositata almeno quindici giorni prima dell’udienza, nella quale dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all’udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all’udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non volersi conciliare”.
Va subito segnalato che, per le norme di legge, il testo richiama, mentre per la separazione consensuale il riferimento normativo è corretto (l’art. 711 c.p.c.), per il divorzio congiunto viene invece richiamato l’art. 9, L. 1° dicembre 1970, n. 898, ovvero la diversa norma che disciplina il procedimento di revisione delle condizioni di divorzio, e non già l’art. 4, comma 16, l. div., che è invece la norma deputata a disciplinare il divorzio su domanda congiunta; si tratta con tutta evidenza di una svista materiale (come purtroppo capita quando si fanno le cose in fretta...): un "9" al posto del "4"!
Già sono state evidenziate, oltre a questa lacuna "lessicale", una serie di problematiche relative sia alla dichiarazione scritta delle parti, sia alla discrezionalità del Giudice, tuttavia il provvedimento va in una direzione, discutibile, ma ormai segnata: il monito chiovendiano per il quale “la libertà del convincimento vuole l’aria e la luce dell’udienza”, mentre “nei labirinti del processo scritto essa si corrompe e muore” si avvia ad un inarrestabile tramonto. Ma, dopo la notte, quale tipo di giorno ci aspetta?
Per gentile concessione di "Il Quotidiano Giuridico" di Wolter Kluwier
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